AREA RISERVATA

Dopo circa due mesi e mezzo dall’adesione al Fondo, l’iscritto riceve all’indirizzo di abitazione due buste: una contenente il numero di iscrizione e una contenente la password provvisoria. Con queste credenziali, l’aderente può accedere per la prima volta alla propria area riservata. Il sistema chiederà contestualmente la registrazione di una nuova password. Le buste vengono inviate separatamente per motivi di sicurezza.

Solo dopo la ricezione delle credenziali di accesso all'Area Riservata, che conferma l'apertura della posizione individuale nel Fondo Pensione, sarà possibile effettuare ed accogliere eventuali richieste (es. versamenti contributivi volontari tramite bonifico oppure trasferimenti in entrata).

Per recuperare il numero di iscrizione, occorre accedere al box in alto a destra dedicato all’Area riservata nel sito internet del Fondo, selezionare Recupero password”, cliccare sul bottone “Ho dimenticato il numero di iscrizione” ed inserire il proprio codice fiscale.

E’ necessario indicare se si desidera ricevere il numero di iscrizione via SMS al n° di cellulare o via e-mail alla casella di posta elettronica registrati nell’Area Riservata e, per motivi di sicurezza, allegare copia del documento di identità in corso di validità.

In caso si voglia modificare l’indirizzo di posta elettronica (non PEC) o il n° cellulare precompilati, occorre allegare anche la copia del codice fiscale. La ricezione del numero di iscrizione avviene entro due giorni lavorativi. Se entro il termine sopra indicato non si riceve alcun riscontro, significa che la richiesta è stata rigettata per dati o documenti inseriti non validi ed occorre quindi ripetere la procedura con i dati o documenti corretti.

AVVERTENZA: Si rammenta che gli Iscritti dipendenti delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo possono accedere alla propria Area riservata direttamente dalla postazione di lavoro tramite #People /Servizi alla persona e Welfare, senza dover più inserire il numero iscrizione e la password

Se si utilizza un pc personale o un altro dispositivo diverso dal pc aziendale o per entrare nell’Area Riservata dei familiari fiscalmente a carico o se  iscritti dipendenti di Altre Società, permane invece la necessità di inserire le credenziali di accesso. 

Per recuperare la password, occorre accedere al box in alto a destra dedicato all’Area Riservata nel sito internet del Fondo, selezionare “Recupero password”, inserire il proprio codice fiscale, il numero di iscrizione e scegliere se ricevere la password via SMS al n° di cellulare o via e-mail alla casella di posta elettronica (non PEC) registrati. L’invio è immediato.

In caso si voglia modificare l’indirizzo di posta elettronica o il n° di cellulare precompilati, occorre invece, per motivi di sicurezza, allegare copia del documento di identità in corso di validità. La ricezione della password avviene entro 2 giorni lavorativi, necessari per permettere l’istruttoria del documento allegato. Se entro il termine sopra indicato non si riceve alcun riscontro, significa che la richiesta è stata rigettata per dati o documenti inseriti non validi ed occorre quindi ripetere la procedura con i dati o documenti corretti.

AVVERTENZA: Si rammenta che gli Iscritti dipendenti delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo possono accedere alla propria Area riservata direttamente dalla postazione di lavoro tramite #People /Servizi alla persona e Welfare, senza dover più inserire il numero iscrizione e la password. 

Se si utilizza un pc personale o un altro dispositivo diverso dal pc aziendale o per entrare nell’Area Riservata dei familiari fiscalmente a carico o se  iscritti dipendenti di Altre Società, permane invece la necessità di inserire le credenziali di accesso. 

In caso di smarrimento delle credenziali di accesso, è possibile effettuare le opportune modifiche/aggiornamenti dell’indirizzo di posta elettronica o del numero di cellulare direttamente nella procedura “Recupero password” avendo cura di allegare i documenti obbligatori richiesti per ragioni di sicurezza.

Il numero di iscrizione sarà inviato secondo l’opzione scelta al nuovo n° cellulare o all’indirizzo di posta elettronica (non PEC) entro 2 giorni lavorativi, per permettere l’istruttoria dei documenti allegati.

Il recupero della password è immediato se si inseriscono il codice fiscale ed il numero di iscrizione e non si chiede la modifica del n° di cellulare o dell’indirizzo di posta elettronica registrati. In caso di varazione l’invio della password avviene entro 2 giorni lavorativi, per permettere l’istruttoria dei documenti allegati. Se entro il termine sopra indicato non si riceve alcun riscontro, significa che la richiesta è stata rigettata per dati o documenti inseriti non validi ed occorre quindi ripetere la procedura con i dati o documenti corretti.

Si consiglia pertanto di mantenere sempre aggiornati il n° di cellulare e l’indirizzo di posta elettronica all’interno dell’Area Riservata, soprattutto in caso di cessazione dal rapporto di lavoro.

Per scoprire cosa offrono l’Area Riservata ed il sito internet e trovare agevolmente gli argomenti di interesse ->"Per saperne di più"

Per un approfondimento sulle funzionalità dell’Area Riservata ->“Guida all’Area Riservata

L'adesione al “Fondo” è volontaria e può avvenire anche solo attraverso conferimento tacito od esplicito del TFR.

Il “Fondo” ha per destinatari:

a) i lavoratori che sono dipendenti delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo aventi sede in Italia;

b) i lavoratori che sono dipendenti delle Fondazioni Bancarie da cui siano originate Società del Gruppo che detengano partecipazioni nel Gruppo medesimo e delle società/enti strumentali delle stesse per i quali siano stati sottoscritti specifici accordi di adesione da parte delle fonti collettive specificatamente competenti;

c) i dipendenti di Società che hanno fatto parte del Gruppo Intesa Sanpaolo o dei Gruppo che lo hanno costituito, per i quali sono state sottoscritte dalle Fonti Istitutive intese finalizzate alla conservazione dell’iscrizione al momento dell’uscita dal Gruppo;

d) i titolari di contratti di agenzia o di mediazione instaurati, come monomandatari, con aziende del Gruppo Intesa Sanpaolo da almeno 6 mesi continuativi (di seguito Agenti o Mediatori);

e) tutti coloro che mantengono volontariamente l’iscrizione oltre il raggiungimento dell’età pensionabile a condizione che possano far valere, alla data di pensionamento, almeno un anno di contribuzione a favore del “Fondo”;

f) i soggetti fiscalmente a carico degli iscritti, a fronte di espressa richiesta degli interessati di attivare una posizione previdenziale presso il “Fondo”;

g) gli iscritti a fondi pensione riferiti a società integrate (attraverso qualsivoglia operazione societaria quali a titolo esemplificativo e non esaustivo fusioni, cessioni di ramo, etc.) nel Gruppo Intesa Sanpaolo le cui posizioni siano state collettivamente trasferite.

Per i dipendenti delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo che accedono all'intranet aziendale, è a disposizione la procedura di adesione on-line (vedi sez. Moduli>Adesione) con indicate le istruzioni per aderire al Fondo.

Per i dipendenti delle Altre Società, che non accedono alla intranet aziendale, è necessario richiedere la modulistica all'ufficio dell'amministrazione del personale del proprio Datore di lavoro, incaricato alla raccolta delle adesioni, che fornirà tutte le necessarie istruzioni.

L'adesione al Fondo decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione del modulo; durante il primo semestre di lavoro alle dipendenze del datore può essere fatta comunque decorrere dalla data di assunzione.

Sì.

E' possibile aderire anche mediante conferimento tacito del TFR; tale modalità si attiva automaticamente quando, trascorsi 6 mesi dall'assunzione, il lavoratore non esprime alcuna scelta in ordine al TFR maturando, ossia se conferirlo al Fondo Pensione, ovvero mantenerlo presso il datore di lavoro.

Il Fondo invierà all’iscritto una lettera di benvenuto, contenente le credenziali per l’accesso all’Area riservata, in cui saranno indicate le modalità per attivare il contributo datoriale a proprio favore. 

In ogni caso sul sito internet del Fondo alla voce Moduli>Adesione e Moduli>Contribuzione, sono indicate le modalità per l’attivazione della contribuzione aziendale.

 

La normativa vigente consente alle fonti istitutive di stabilire con accordi la percentuale minima di TFR maturando da destinare a previdenza complementare; in assenza di tale indicazione il conferimento è totale.

Per il Gruppo Intesa Sanpaolo, l’accordo aziendale del 14/03/2018, ha previsto il conferimento del TFR nella misura pari allo 0%, 25%, 50%, 75% o 100%, con facoltà di revisione periodica della percentuale.

Dal 1° ottobre, è disponibile nella Intranet aziendale del Gruppo Intesa Sanpaolo un apposito applicativo di scelta on line, con rilascio di una ricevuta. Gli iscritti che sono impossibilitati ad accedervi (lungo assenti, senza postazione web) possono utilizzare il modulo presente sul sito internet del Fondo. Vedi informazioni in Moduli>Contribuzione.

Sì, è possibile iscrivere i familiari fiscalmente a carico al Fondo Pensione.

L’adesione deve avvenire successivamente a quella dell'iscritto principale, ma prima che quest’ultimo riscatti l’intera posizione.

La posizione del familiare fiscalmente a carico è autonoma e distinta da quella dell’iscritto principale.

I versamenti contributivi - non obbligatori - possono essere effettuati tramite Servizio SDD Finanziario (Sepa Direct Debit finanziario) oppure tramite bonifico “una tantum” entro e non oltre il 20 dicembre di ogni anno.

L’ammontare della contribuzione è libera ma l’importo minimo di ciascun versamento contributivo non può essere inferiore a 50 euro.

Gli iscritti dipendenti del Gruppo Intesa Sanpaolo che hanno accesso a #People nella intranet aziendale, possono procedere all’iscrizione dei familiari fiscalmente a carico da #People > Servizi Amministrativi > Richieste Amministrative > Richiesta iscrizione familiare fiscalmente a carico al Fondo Pensione.

Gli iscritti dipendenti di altre Società del Gruppo versanti o senza accesso a #People, devono invece chiedere al proprio datore di lavoro la modulistica cartacea.

Gli iscritti non più in servizio devono chiedere la modulistica al Fondo.

Sul sito internet del Fondo nella sezione “Moduli” alla voce “Adesione familiari fiscalmente a carico” sono pubblicati il "Regolamento adesione familiare fiscalmente a carico",  le modalità di adesione per i familiari dei dipendenti delle Società di Intesa Sanapaolo (WEB), per i familiari a carico dei dipendenti delle altre Società o cessati dal rapporto di lavoro (solo cartaceo), il "Modulo per il mandato di addebito diretto SDD" e le "Istruzioni per versamenti una Tantum tramite bonifico", il Questionario di Autovalutazione in caso di iscrizione familiare maggiorenne, la "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dello status di fiscalmente a carico". 

 

Modulo adesione dei dipendenti:

  • accedere all’applicativo di adesione on-line al Fondo - gestito da ISP - presente nella intranet aziendalein #People>Servizi alla persona e welfare>La Vetrina dei servizi>Previdenza>Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Sanpaolo>Iscrizione.

Apporre firma autografa originale nel Modulo di Adesione, nel Questionario di Autovalutazione ed in tutte le pagine dell’eventuale Scheda Costi, allegare anche documento d’identità fronte/retro. Inviare i documenti a PREVINET S.p.A., tramite posta, all’indirizzo indicato nel modulo di adesione (per Preganziol -TV, è possibile utilizzare la posta interna, codice vetturabile 14146).

 

Modulo adesione del familiare fiscalmente a carico:

  • accedere all’applicativo di adesione on-line al Fondo - gestito da ISP – presente nella intranet aziendale in #People>Servizi Amministrativi>Richieste Amministrative>Richiesta adesione familiare fiscalmente a carico al Fondo Pensione a contribuzione ISP.

Apporre firma autografa originale nel Modulo di Adesione, nel Questionario di Autovalutazione (se il familiare a carico è maggiorenne) ed in tutte le pagine dell’eventuale Scheda Costi, allegare anche documento d’identità fronte/retro dell’iscritto sottoscrittore e del familiare. Inviare i documenti a PREVINET S.p.A., tramite posta, all’indirizzo indicato nel modulo di adesione.

 

Per eventuale assistenza, contattare il Fondo.

Rientrano in questa categoria i lavoratori che al 28 aprile 1993 risultavano già iscritti ad un fondo pensione. Pertanto, per essere considerato “vecchio iscritto” è necessario essere iscritti al Fondo prima del 28 aprile 1993 oppure, se la data di adesione al Fondo è successiva, occorre trasferire la posizione individuale maturata presso altri fondi prima di tale data.

Rientrano in questa categoria i lavoratori che il 28 aprile 1993 non risultavano già iscritti ad un fondo pensione, avendo aderito solo dopo tale data.

Sono considerati nuovi iscritti anche coloro che, pur avendo aderito a un Fondo Pensione prima del 28 aprile 1993, hanno successivamente riscattato la propria posizione e coloro che, pur avendo aderito alla previdenza complementare prima di tale data, non trasferiscono al Fondo la posizione individuale maturata in precedenza presso altri fondi.

I livelli di contribuzione al Fondo sono stabiliti da ogni singola azienda attraverso appositi accordi aziendali sottoscritti dalle fonti istitutive (datore di lavoro e organizzazioni sindacali). Per il Gruppo Intesa Sanpaolo, i termini dei principali accordi sono riportati nell’Allegato alle “Informazioni chiave per l’aderente” della Nota Informativa, disponibile sul sito. 

Il Lavoratore ha facoltà di integrare il contributo datoriale con un contributo a proprio carico, trattenuto direttamente dalla busta paga, secondo le percentuali indicate nel modulo di adesione. Per quanto concerne il versamento del TFR, si rimanda alle voci dedicate nella sezione adesione. L'entità della contribuzione a proprio carico e del TFR può essere variata secondo le modalità stabilite dal Fondo e pubblicate sul sito.

 

Sì.  Con riferimento all’ammontare dei contributi versati alla previdenza complementare dal datore di lavoro in sostituzione del Premio Variabile di Risultato (dato rilevabile dalla CU aziendale alla casella 574), sulla base dei chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate (Risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020) - a differenza dei contributi non dedotti - non è più necessaria, da parte degli iscritti alcuna comunicazione al Fondo. Nell’Area Riservata del sito Internet del Fondo, alla voce “PREMIO DI RISULTATO” è possibile visualizzare, anno per anno, il dato comunicato dal Datore di lavoro e recepito dal Fondo. Si ricorda che tali somme beneficiano dell’esenzione fiscale in sede di erogazione della prestazione, nei limiti di importo annuale stabilito dalla normativa di riferimento.

La contribuzione complessiva è dovuta il giorno di corresponsione della retribuzione. Le somme vengono accreditate al Fondo che provvede ad investirle nei comparti prescelti dall'aderente.

I contributi versati al Fondo a carico dell'aderente e del datore di lavoro (escluso il TFR) sono deducibili dal reddito complessivo entro il limite annuo di € 5.164,57 (maggiori plafond sono consentiti per certe categorie di lavoratori, vd. oltre). La deduzione viene operata direttamente dal datore di lavoro, in qualità di sostituto di imposta, all'atto della corresponsione dello stipendio. Le somme dedotte e quelle non dedotte per superamento del plafond annuale vengono annualmente riportate nella Certificazione Unica (Mod. CU) rilasciata dal datore di lavoro.

Ricordiamo che eventuali contributi non dedotti, riportati nello specifico spazio della Certificazione Unica, devono essere comunicati al Fondo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di versamento, avvalendosi delle specifiche modalità indicate sul sito.

Il Fondo è strutturato secondo una gestione multi-comparto, differenziata per profili di rischio e di rendimento in modo tale da assicurare agli iscritti un'adeguata possibilità di scelta, sia di tipo finanziario che assicurativo.

L'aderente, all'atto dell'adesione, sceglie uno o più comparti (max. 3) in cui far confluire i versamenti contributivi ed il TFR conferito, con facoltà di modificare nel tempo tale destinazione. L'aderente può inoltre riallocare la propria posizione individuale tra i diversi comparti nel rispetto del periodo minimo di un anno dall'iscrizione, ovvero dall'ultima riallocazione. E' previsto un comparto garantito, destinato ad accogliere il conferimento tacito del TFR, ai sensi della normativa vigente. A seguito di tale conferimento, è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza.

E' opportuno scegliere il comparto o il mix di comparti con il profilo di rischio/rendimento più rispondente alla propria situazione personale, caratterizzata da:

Fattori oggettivi

  • orizzonte temporale determinato in base agli anni mancanti alla pensione o ad un'eventuale anticipazione;
  • presenza di importi da trasferire da altri fondi;
  • incidenza del risparmio previdenziale sulla ricchezza complessiva.

Fattori soggettivi

  • propensione personale al rischio;
  • aspettative e obiettivi previdenziali;
  • situazione e composizione familiare.

Al mutare dei fattori sopra delineati, trascorso il periodo di permanenza minimo di 1 anno, l'aderente può modificare la scelta iniziale trasferendo la posizione ad altro comparto (switch) in modo da preservare la coerenza tra il profilo di rischio/rendimento e la nuova situazione personale.

I comparti del Fondo e le loro caratteristiche sono descritte nella “Nota Informativa”, disponibile sul sito alla sezione "Documenti".

Sì, la propria posizione può essere verificata nell’area riservata del Fondo, oppure consultando la comunicazione periodica che il Fondo invia una volta l’anno a tutti gli aderenti, che però fa riferimento alla situazione esistente al 31 dicembre di ogni anno.

Sì, è possibile accedendo alla sezione “Profilo investimento e switch” nell’area riservata del sito internet del Fondo. 

Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Guida allo switch.

Al massimo 3 in fase di adesione e/o trasferimento in entrata. In fase di accumulo fino a 5 comparti. Dopo dodici mesi dall’iscrizione e comunque a distanza di dodici mesi dall’ultimo switch della posizione maturata o tre mesi dall'ultimo switch dei flussi futuri, è possibile modificare la scelta dei comparti accedendo alla sezione “Profilo investimento e switch” nell’area riservata del sito internet del Fondo.

Il Fondo mette a disposizione degli aderenti varie tipologie di comparto per venire incontro alle diverse esigenze degli iscritti. Per una scelta consapevole, si raccomanda di prendere visione del documento "Informazioni chiave per l’aderente" pubblicato sul sito internet del Fondo nella sezione “Documenti”.

Si rinvia, per maggiori dettagli, alla Guida allo switch.

Sì, ogni anno entro il 20 dicembre, purchè la posizione individuale sia già aperta (ricezione lettera di benvenuto con le credenziali di accesso all'Area Riservata). Le indicazioni per la compilazione del bonifico sono pubblicate sul sito internet del Fondo nel documento Istruzioni e avvertenze per versamenti una tantum tramite bonifico che si trova nella sezione “Moduli” alla voce “Contribuzione”.

E’ possibile effettuare anche versamenti periodici (annuali, semestrali, trimestrali, mensili) chiedendo l’addebito diretto (Sepa Direct Debit - S.D.D.-FINANZIARIO) tramite l'apposita funzionalità in Area Riservata.

In tutti i casi di assenza prolungata che preveda la continuazione del trattamento economico (integrale o parziale) come ad esempio malattia o maternità, la contribuzione continuerà ad affluire al fondo tramite il datore di lavoro.

In caso invece di astensione lavorativa non retribuita come l’aspettativa, la contribuzione si interromperà.

La variazione % contribuzione è da effettuare attraverso l'applicativo presente in #People durante il periodo di apertura della finestra prevista abitualmente a giugno (con decorrenza luglio) e/o dicembre (con decorrenza gennaio), salvo diverse indicazioni.

Per accedere all'applicativo seguire il percorso:

#People>Servizi amministrativi>Richieste amministrative>Previdenza complementare>Variazione Percentuale contributo volontario a fondo pensione

Una volta effettuata la variazione sarà possibile stampare una ricevuta da conservare.

Per annullare la variazione già inserita sarà necessario seguire il medesimo percorso e annullare la pratica.

Per modificare quanto già inserito, si dovrà procedere all’annullamento come sopra descritto e riproporre la variazione come desiderato.

Sono esclusi dalla compilazione online e dovranno quindi utilizzare i moduli cartacei disponibili sul presente sito durante il periodo di attivazione della finestra1:
- i colleghi lungo assenti
- gli iscritti provenienti dalla Cassa ex-IBI
- i colleghi che non hanno accesso a #People.

Per maggiori informazioni aprire una richiesta di assistenza in #People > Assistenza > Assistenza HR.

E scegliere i seguenti campi dal menù a tendina:
- Categoria > Previdenza Complementare
- Dettaglio > Variazione Contributo Volontario.

1N.B. Il modulo cartaceo per la variazione % contribuzione è reso disponibile durante il periodo di attivazione nel sito internet del Fondo, prevista abitualmente nei mesi di giugno (con decorrenza luglio) e dicembre (con decorrenza gennaio), salvo diverse indicazioni.

Ciò è possibile soltanto per le anticipazioni per spese sanitarie, che possono essere richieste in qualsiasi momento.

Per le altre causali, invece, l’anticipazione può essere richiesta soltanto dopo 8 anni di iscrizione a forme pensionistiche complementari.

Tutte le richieste da maggio 2021 sono da effettuarsi on line, accedendo alla sezione "Anticipi" nell'area riservata. I box sono attivi solo se si ha l'anzianità minima prevista. I simulatori permettono di calcolare dal lordo richiedibile, la stima dell'importo netto erogabile.

In caso di iscrizione ad altra Fondo, per far valere gli anni di partecipazione ed attivare quindi il box di richiesta, occorre inviare di volta in volta al Fondo una dichiarazione aggiornata dell'altro Fondo attestante la data di iscrizione e che la posizione è ancora attiva e non è stata riscattata (non è sufficiente l'estratto conto). Tale dichiarazione, non varierà la data di iscrizione o la qualifica, ma permetterà temporaneamente l'inserimento della richiesta in procedura.

Non ci sono moduli da spedire, ma occorre allegare in procedura i documenti di spesa, gli allegati obbligatori, eventuali liberatorie della finanziaria per la cessione del quinto, etc (max 6 files, vedi Regolamento alla voce Moduli>Anticipazione).

 

 

L’anticipazione può essere richiesta:

  • per spese sanitarie a seguito di gravissime situazioni relative a sé, al coniuge e ai figli per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;
  • per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, o per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui alle lettere a), b), c), e d) del comma 1 dell'art. 3 del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, relativamente alla prima casa di abitazione;
  • per "ulteriori esigenze" dell’aderente.

A titolo di anticipazione può essere richiesto:

  • un importo non superiore al 75% della posizione individuale, in caso di anticipazione per spese sanitarie ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli o per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativi alla prima casa di abitazione;
  • un importo non superiore al 30%, in caso di anticipazione per "ulteriori esigenze" dell’aderente.

In ogni caso, le somme percepite a titolo di anticipazione non possono mai superare, nel complesso, il 75% del totale dei versamenti, comprese le quote del TFR, maggiorati delle plusvalenze tempo per tempo realizzate, effettuati a decorrere dal primo momento di iscrizione.

Presupposto per la richiesta di un’anticipazione per spese sanitarie è l'attestazione, da parte della competente struttura pubblica, della straordinarietà delle terapie e degli interventi a seguito di gravissime situazioni. Tale attestazione ha peraltro mero valore certificativo della necessità della terapia e dell'intervento: l’iscritto resta infatti libero di scegliere la struttura sanitaria, pubblica o privata, italiana od estera, alla quale richiedere le prestazioni.

L’anticipazione è riconosciuta su presentazione della documentazione attestante gli oneri effettivamente sostenuti (fatture o ricevute quietanzate) ovvero, in assenza, a fronte di preventivi di spesa, a condizione che sia presentata, al momento della richiesta, almeno una prima fattura o ricevuta fiscale di importo complessivamente non inferiore a 1.000 euro.

In caso di erogazione sulla base di preventivi di spesa, le fatture o ricevute attestanti gli oneri effettivamente sostenuti dovranno essere inoltrate contestualmente all’emissione e, comunque, entro 6 mesi dall’erogazione dell’anticipazione. Qualora il ciclo di terapie/interventi abbia durata superiore ai 6 mesi è necessario produrre entro tale scadenza, e con periodicità semestrale, una certificazione a cura della struttura sanitaria erogante che attesti lo stato di avanzamento delle cure, nonché le tempistiche di completamento previste.

Per richiedere un’anticipazione per “ulteriori esigenze” non è richiesta alcun documento di spesa.

Con riferimento all’anticipazione per spese sanitarie si veda la risposta alla domanda precedente.

Per quanto riguarda l’anticipazione per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli ovvero per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio relativi alla prima casa di abitazione, la documentazione richiesta è differente a seconda del tipo di acquisto ovvero di intervento di ristrutturazione che si intende effettuare: la specifica documentazione necessaria in relazione alle diverse casistiche è riportata nel “Regolamento Anticipazioni”, disponibile sul sito selezionando, dal menù a tendina MODULI, la voce ANTICIPAZIONE.

Nel “Regolamento Anticipazioni” sono inoltre contenute le istruzioni di dettaglio per la richiesta di anticipazione per ogni causale sopra indicata.

Sì, ma dovrà essere esplicitamente autorizzata dall’intermediario che ha erogato il finanziamento stesso. In mancanza di autorizzazione, l’anticipazione potrà essere erogata solo per spese sanitarie nei limiti dei quattro quinti dell’importo erogabile. Il restante quinto rimarrà vincolato a favore dell’istituto mutuante.

No, nei Fondi Pensione sono più favorevoli perché in genere non sono previsti limiti riferiti al numero degli aderenti che ne fanno richiesta e inoltre le anticipazioni possono essere concesse anche più volte per una stessa fattispecie, con il limite dell’ammontare previsto per le diverse ipotesi di anticipazioni. Le richieste di anticipo della liquidazione mantenuta in azienda vengono invece soddisfatte entro il limite annuale del 10% degli aventi diritto e comunque entro il 4% del totale dei dipendenti.

Sì, nel rispetto dei limiti precedenti e comunque per un ammontare non superiore al limite massimo previsto per le diverse tipologie di anticipazione della posizione individuale tempo per tempo maturata, incrementata di tutte le anticipazioni percepite e non reintegrate e decurtate delle somme già corrisposte in precedenza per il medesimo titolo.

Il reintegro disciplinato dall’art. 11, comma 8, del d.lgs. n. 252/2005, consente di ottenere la ricostituzione della “posizione individuale esistente all’atto dell’anticipazione” in vista dell’ottenimento della prestazione previdenziale ad opera della forma pensionistica, effettuando versamenti con bonifico a titolo di reintegro. Le anticipazioni possono essere reintegrate in qualsiasi momento, anche con versamenti che superano il plafond annuo di deducibilità pari a 5.164,57 euro.

Il versamento a titolo di reintegro al quale sono associati dei benefici fiscali (cd. “credito d’imposta”) riguarda esclusivamente il capitale erogato a titolo di anticipazione che sia imputabile al maturato post 01/01/2007 (K3) e le somme corrisposte dall’iscritto al Fondo Pensione che siano eccedenti il limite di € 5.164,57 euro (si veda a questo riguardo quanto previsto dal paragrafo 4.3 della Circolare Agenzia delle Entrate n. 70 del 18/12/2007).

Pur potendosi configurare civilisticamente quale “reintegro di anticipazione”, non consentono di ottenere il credito d’imposta:

  • la restituzione di importi erogati prima del 31/12/2006, oppure dopo tale data ma non riferibili al montante accumulato a decorrere dall’01/01/2007;
  • i versamenti finalizzati al reintegro dell’anticipazione riferibile al montante accumulato a decorrere dall’1/01/2007, che NON eccedono il limite di € 5.164,57 euro.

Bisogna far pervenire al Fondo una comunicazione in questo senso e compilare l’apposito modulo “Comunicazione reintegro anticipazioni” presente nella sezione "Moduli" alla voce "Anticipazioni", allegando copia del bonifico bancario e gli altri documenti richiesti.

Quando si va in pensione, se si hanno ancora i requisiti si può chiedere la “R.I.T.A”. oppure la “prestazione per pensionamento in forma di capitale/rendita vitalizia”.

Per la R.I.T.A. si rinvia alle FAQ - Domande più frequenti sulla R.I.T.A.

Per la prestazione per pensionamento in forma di capitale/rendita vitalizia, è invece importante quanto segue:

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare si acquisisce al momento della maturazione dei requisiti di accesso alle prestazioni stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza dell’aderente, con almeno cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari. Il predetto termine è ridotto a tre anni per il lavoratore che cessa il rapporto di lavoro per motivi indipendenti dal fatto che lo stesso acquisisca il diritto a una pensione complementare e che si sposta in un altro Stato membro dell’Unione Europea. L’aderente che decide di proseguire volontariamente la contribuzione, ha la facoltà di determinare autonomamente il momento di fruizione delle prestazioni pensionistiche.

Ai fini della determinazione dell’anzianità necessaria per la richiesta delle prestazioni pensionistiche, sono considerati utili tutti i periodi di partecipazione alle forme pensionistiche complementari maturati dall’aderente per i quali lo stesso non abbia esercitato il riscatto totale della posizione individuale. In assenza di trasferimento della posizione precedente, per far valere gli anni di partecipazione (ai soli fini della maturazione del diritto e non della qualifica e data di prima iscrizione), occorre presentare al momento della richiesta apposita dichiarazione, aggiornata, dell’altro Fondo attestante la data di iscrizione e che non ha esercitato il riscatto totale della posizione individuale.

La normativa prevede per i c.d. “Nuovi Iscritti” – coloro che sono iscritti al Fondo post 28/4/1993 - , la facoltà di richiedere la liquidazione della prestazione pensionistica sotto forma di capitale nel limite del 50 per cento della posizione individuale maturata. Nel computo dell’importo complessivo erogabile in capitale sono detratte le somme erogate a titolo di anticipazione per le quali non si sia provveduto al reintegro. Qualora l’importo che si ottiene convertendo in rendita vitalizia immediata annua senza reversibilità a favore dell’aderente il 70 per cento della posizione individuale maturata risulti inferiore al 50 per cento dell’assegno sociale di cui all’articolo 3, commi 6 e 7, della Legge 8 agosto 1995, n. 335, l’aderente può optare per la liquidazione in capitale dell’intera posizione maturata. In ogni caso è applicata la fiscalità prevista per il “nuovo regime fiscale”.

Per i c.d. “Vecchi Iscritti” – coloro che sono iscritti al Fondo ante 29/04/1993 -, è prevista la facoltà di richiedere la liquidazione dell’intera prestazione pensionistica complementare in capitale, ma attenzione al regime fiscale applicabile in base all’ammontare della posizione residua (“Vecchio regime fiscale” o “Nuovo regime fiscale”. Vedi Guida alla tassazione delle prestazioni).

L’aderente che abbia maturato il diritto alla prestazione pensionistica e intenda esercitare tale diritto può trasferire la propria posizione individuale presso altra forma pensionistica complementare, per avvalersi delle condizioni di erogazione della rendita praticate da quest’ultima.

La richiesta di prestazione per pensionamento, va effettuata almeno 30/45 gg dopo la cessazione dal rapporto di lavoro, in quanto il Fondo deve attendere i dati fiscale (aliquota TFR) e perché potrebbe entrare un ultimo contributo dal datore di lavoro che non ne permetterebbe la chiusura.

N.B. DAL 21 SETTEMBRE 2023 E' POSSIBILE COMPILARE LA RICHIESTA DI PRESTAZIONE PER PENSIONAMENTO E CARICARE GLI ALLEGATI IN UP-LOAD, DIRETTAMENTE IN AREA RISERVATA, NELLA SEZIONE "RISCATTI> nel box "PRESTAZIONE PER PENSIONAMENTO", SENZA DOVER INVIARE IL CARTACEO AL FONDO, con stima anche dell’eventuale rendita vitalizia lorda annuale (per le tipologie: rendita non reversibile, certa 5 / certa 10 anni, controassicurata).

Leggere attentamente le istruzioni ed i documenti da preparare, prima di procedere -> vedi relativo Vademecum.

Per approfondimenti sulla prestazione in forma di rendita, clicca su Documenti>Documento sulle Rendite, Convenzione Generali Italia Spa, Fascicolo Informativo Generali Italia S.p.a.

Per maggiori dettagli sull’utilizzo dei simulatori presenti all'interno della propria Area Riservata, si rinvia alla lettura della Guida.

E' possibile monitorare lo "stato avanzamento della pratica" all'interno dell'Area Riservata, nella sezione "Pratiche" (vedi Circolare n. 3/2021).

La R.I.T.A. (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) è una nuova opportunità di scelta che consente agli iscritti, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, che cessano il rapporto di lavoro, di percepire a rate il capitale accumulato nel Fondo fino al raggiungimento dei requisiti per il pensionamento.

Per approfondire nella sezione "Moduli" alla voce "R.I.T.A" sono a disposizione i seguenti documenti:

  • "Mini-guida alla compilazione di richiesta di R.I.T.A.";
  • "FAQ - Domande più frequenti sulla R.I.T.A.".

Si può scegliere fra mantenere la posizione previdenziale nel Fondo, che a richiesta potrà comunque essere erogata in qualunque momento, o riscattarla. Il riscatto può essere totale o parziale (minimo 20%).

Le istruzioni per richiedere il riscatto sono reperibili nel sito internet al percorso “Moduli > Riscatti – Trasferimento”: 

  • "Riscatto/Trasferimento a seguito accesso Fondo di Solidarietà – Istruzioni inserimento on line ";
  • "Riscatto/Trasferimento per perdita requisiti o inv. permanente – Istruzioni inserimento on line ".

La tassazione in caso di riscatto è differenziata a seconda delle motivazioni sottostanti. In proposito si rimanda alle informazioni contenute nelle istruzioni.

Vedi anche Guida alla tassazione delle prestazioni.

Il riscatto per premorienza può essere richiesto o dai beneficiari che siano stati indicati dall’aderente attraverso la propria area riservata, ovvero, in mancanza di designazione, dagli eredi. In sintesi, se l’aderente non fa designazioni, la posizione spetterà ai suoi eredi.

Le somme erogate dal Fondo non sono da dichiarare in successione e non fanno cumulo con i redditi.

In caso di sopravvenuta invalidità permanente dopo l'adesione al Fondo che comporti la riduzione della capacità lavorativa a meno di un terzo, è possibile richiedere il riscatto totale della propria posizione, senza necessità di interrompere il rapporto di lavoro.

Di norma, il riscatto consegue alla cessazione dell’attività lavorativa e, pertanto, l’intermediario mutuante ha diritto all’escussione della posizione individuale fino a concorrenza del debito che residua dopo aver prioritariamente ottenuto il TFR eventualmente rimasto presso il datore di lavoro.

Al riguardo, si rammenta che l’opzione di riscatto può essere esercitata dall’aderente solo qualora il contratto di finanziamento stipulato non contenga un delega al riscatto (“ora per allora”) a beneficio dell’istituto mutuante.

E’ una rendita che viene liquidata a partire da quando maturano i requisiti e viene erogata sino a quando l’aderente è in vita.

Per chiedere il trasferimento in uscita occorre compilare l'apposito modulo disponibile nella sezione Moduli>Riscatti/Trasferimento, compilarlo firmarlo e caricarlo insieme agli allegati previsti nell'apposita sezione "Trasferimento in uscita" presente in Area Riservata. Una volta accolta la richiesta, il Fondo chiederà l'autorizzazione al trasferimento ed i dati necessarti al Fondo cessionario. In assenza della richiesta esplicita da parte dell'intestatario della posizione e della successiva autorizzazione dell'altro Fondo, non è possibile dare corso al disinvestimento.

La rendita viene erogata dalla Compagnia di Assicurazione con cui il Fondo ha stipulato un’apposita convenzione.

La rendita annuale si determina applicando al montante da convertire in rendita i coefficienti indicati in corrispondenza di ciascuna età anagrafica e del sesso nelle apposite tabelle in convenzione e pubblicate sul sito internet del Fondo, nella sezione “Moduli”, alla voce “pensionamento”, dove sono illustrate anche le tipologie di rendita tra cui scegliere.

Per ogni eventuale calcolo della propria rendita futura è possibile accedere al simulatore presente sul sito internet del Fondo Calcola la mia pensione complementare.

Sì, altri quattro tipi di rendita: reversibile, certa per cinque anni, certa per dieci anni, controassicurata, con garanzia Long Term Care Insurance (LTCI).

La rendita reversibile viene liquidata all’aderente sino a quando è in vita e al suo decesso, secondo la percentuale da lui indicata, all’avente diritto.

Viene liquidata all’iscritto finché è in vita, ovvero all’avente diritto fino al quinto anniversario della decorrenza della posizione individuale se si verifica il decesso dell’iscritto prima di tale anniversario.

Viene liquidata all’iscritto finché è in vita, ovvero all’avente diritto fino al decimo anniversario della decorrenza della posizione individuale se si verifica il decesso dell’iscritto prima di tale anniversario.

Viene liquidata all’iscritto sino a quando è in vita. Al momento del suo decesso, il montante residuo viene convertito in un capitale da liquidare agli aventi diritto.

Quando l’aderente matura i requisiti e richiede la liquidazione della rendita. La tipologia dev’essere scelta attentamente in relazione alla propria situazione personale e familiare: per avere indicazioni utili si può effettuare una simulazione attraverso gli “Strumenti per la valutazione delle scelte previdenziali”, disponibili nell’apposita sezione del sito, che fornisce una stima della pensione integrativa attesa secondo le varie tipologie di rendita.

L’iscritto potrà scegliere fra rateazione mensile, trimestrale, semestrale o annuale (per la rendita che copre contro il rischio di perdita dell’autosufficienza la rateazione può essere esclusivamente mensile).

La Compagnia Assicurativa incaricata dal Fondo.

Per effettuare il Trasferimento in Entrata da un altro Fondo, occorre anzitutto aver già attivo il codice di iscrizione nel Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo.

Per autorizzare il trasferimento, una volta effettuati gli adempimenti con il Fondo cedente, l'aderente  deve compilare il modulo di trasferimento in entrata del nostro Fondo (vedi sezione Moduli>Trasferimento in entrata), indicando i comparti di investimento delle somme in entrata ed avendo cura di allegare i documenti previsti.

Si rinvia per tutti i dettagli alla GUIDA AL TRASFERIMENTO IN ENTRATA

No, il trasferimento non è sottoposto a tassazione (vedi “Regime fiscale”).

Il nostro Fondo non prevede costi per tale operazione. Per gli altri Fondi occorre verificare la relativa “Scheda Costi” presente nella loro Nota Informativa.

Il Fondo cedente ha sei mesi di tempo dalla ricezione della richiesta completa di tutti i dati per trasferire la posizione previdenziale sul nuovo Fondo.

Sul sito internet del Fondo vengono pubblicati una volta al mese i valori quota dei vari comparti e una volta l’anno il Bilancio del Fondo. Inoltre, periodicamente, appaiono news relative sia ad aggiornamenti in ambito normativo sia a novità riguardanti il Fondo nello specifico, come ad esempio, modifiche relative ai comparti di investimento o alla scelta dei gestori. Nella sezione “Documenti” del Fondo vengono archiviate le circolari tempo per tempo emanate dal Fondo.

Successivamente all’adesione, vengono trasmessi per posta all’iscritto il proprio codice identificativo e la password per l’accesso all’area riservata presente sul sito internet del Fondo dove poi il partecipante potrà visionare la propria posizione e disporre le operazioni tempo per tempo consentite on line. 

Una volta l’anno il Fondo pubblica nell’area riservata del sito internet la comunicazione periodica contenente tutti i dati che COVIP prevede siano portati a conoscenza degli iscritti.

Per qualsiasi problema, l'iscritto può contattare il Contact Center telefonando al numero 0422.17.45.996 dal dal lunedì al venerdì dalle  8.30 alle 13.00 e dalle  14.00 alle 16.00, oppure scrivendo una mail tramite l'applicativo FORM MAIL accessibile dalla sezione "Contatti" del sito internet del Fondo.

Variazione indirizzo di residenza

L'indirizzo di residenza per il personale in servizio è aggiornato mensilmente tramite flusso dal Datore di lavoro. Occorre pertanto verificare con la propria Azienda che il dato sia nei loro sistemi aggiornato (es. i dipendenti delle Società del Gruppo Intesa Sanpaolo, possono verificarlo in #People e chiedere eventuale variazione tramite le #People>Servizi amministrativi>Richieste amministrative).

Gli iscritti cessati o familiari a carico, per i quali il Fondo Pensione non riceve flussi anagrafici di aggiornamento, devono invece far richiesta di variazione della residenza scrivendo attraverso il FORM MAIL, avendo cura di allegare il proprio documento d'identità in corso di validità.

Variazione recapiti (indirizzo corrispondenza, posta elettronica, telefono)

L'indirizzo di recapito, se diverso da quello della residenza anagrafica, l'indirizzo di posta elettronica ed i numeri telefonici devono essere variati in autonomia all'interno dell'Area Riservata, nella sez. Anagrafica.

Per le posizioni degli Iscritti familiari a carico minorenni, occorre invece far richiesta di variazione scrivendo attraverso il FORM MAIL, avendo cura di allegare il documento d'identità dell'iscritto di riferimento in corso di validità.

In caso di smarrimento delle credenziali di accesso all'Area Riservata, occorre seguire quanto riportato tra le FAQ A-RECUPERO CREDENZIALI del sito internet. Se l'indirizzo mail registrato in Area Riservata, necessario per il recupero della password, non è più valido, è possibile chiederne la variazione tramite la medesima procedura “Recupero password".

I contributi sono deducibili dal reddito complessivo fino ad Euro 5.164,57 dei contributi versati (dall’azienda e dall’iscritto). Nel calcolo del limite non va considerato il flusso di TFR. I nuovi occupati che non esauriscono il plafond nei primi cinque anni di permanenza possono recuperarli nei vent'anni successivi limitatamente alla quota non dedotta in precedenza, fino ad un importo aggiuntivo annuo massimo di Euro 2.582,29.

La contribuzione, versata per il tramite del Datore di lavoro, è rilevabile dalla CU aziendale alle caselle: 

  • 412      - Contributi di previdenza complementare dedotti dai redditi, entro il limite sopra indicato di € 5.164,57 (da non comunicare);
  • 413     - Contributi di previdenza complementare non dedotti dai redditi – è eventualmente riportato l’ammontare dei versamenti che non ha beneficiato della deduzione e che deve essere certificato al Fondo.

N.B. i contributi eventualmente versati dal dtore a favore della previdenza dei familiari fiscalmente a carico, indicati alle casele 421-422-423, sono un di cui delle caselle 412 e 413.  Non sono da sommare.

Con riferimento all’ammontare dei contributi versati alla previdenza complementare dal datore di lavoro in sostituzione del Premio Variabile di Risultato (dato rilevabile dalla CU aziendale- alla casella 574), sulla base dei chiarimenti dell’Agenzia dell’Entrate (Risoluzione n. 55/E del 25 settembre 2020) non è più necessaria, da parte degli iscritti alcuna comunicazione al Fondo. Nell’Area Riservata del sito Internet del Fondo, alla voce “PREMIO DI RISULTATO” è possibile visualizzare, anno per anno, il dato comunicato dal Datore di lavoro e recepito dal Fondo. Si ricorda che tali somme beneficiano dell’esenzione fiscale in sede di erogazione della prestazione, nei limiti di importo annuale stabilito dalla normativa di riferimento.

L'aderente che effettua un versamento per il finanziamento di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i propri familiari a carico può dedurre il versamento in oggetto dal proprio reddito complessivo entro il limite massimo di 5.164,57 euro, inclusivo dei propri contributi.

No, il risparmio fiscale viene riconosciuto al lavoratore già in busta paga perché il datore di lavoro, quale sostituto d’imposta, riconosce direttamente le agevolazioni fiscali.

Qualora il lavoratore versi contributi a favore di familiari a carico dovrà presentare la dichiarazione dei redditi per ottenere la deduzione anche di tali contributi.

Sì, i rendimenti finanziari sono assoggettati ad imposta sostitutiva con aliquota del 20%, esclusi in redditi derivanti dai Titoli di Stato Italiani e white list, soggetti a tassazione con aliquota del 12,50%.  

Tali aliquote sono comunque più basse rispetto a quella ordinaria del 26%, generalmente prevista per i rendimenti finanziari.

No. Le nuove norme fiscali si applicano solo sulla parte di prestazione corrispondente alle somme versate successivamente al 1 gennaio 2007. Sulla parte di prestazione corrispondente al montante maturato fino al 31 dicembre 2006 continueranno ad applicarsi le previgenti norme fiscali.

Ad eccezione della R.I.T.A., che invece prevede l’applicazione dell’aliquota dal 15% al 9% anche sui montanti accumulati prima del 31 dicembre 2006.

Per maggiori dettagli si rinvia alla Guida alla tassazione delle prestazioni

Il trasferimento della posizione previdenziale ad altra forma pensionistica non è soggetto ad alcuna imposizione fiscale.

L’anticipazione per spese sanitarie è tassata con un’aliquota del 15%, con una riduzione dello 0,30% per ogni anno di partecipazione dopo il quindicesimo, con lo stesso regime previsto per la prestazione pensionistica complementare. Nelle altre ipotesi (acquisto o ristrutturazione della prima casa, ulteriori esigenze dell’iscritto) l’aliquota è invece del 23%.

ATTENZIONE Sul montante complessivo accumulato prima del 01/01/2007 si applica la tassazione previgente, che prevede la determinazione di un’aliquota interna in base agli anni di effettiva contribuzione al Fondo. 

Le aliquote si applicano non su tutta la somma disinvestita, ma soltanto sulla parte imponibile (comprensiva dei rendimenti già tassati per la parte relativa al montante accumulato prima del 2007) di essa.

Per maggiori dettagli si rinvia alla Guida alla tassazione delle prestazioni

Il riscatto parziale ed il riscatto totale sono tassati con ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15% ridotta di 0,30% per ogni anno successivo al quindicesimo; in pratica, a fronte di trentacinque anni di permanenza l’aliquota si riduce al 9%.

Il riscatto per cause diverse è tassato con ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 23% (senza riduzioni). Le aliquote si applicano non su tutta la somma svincolata, ma solo sulla parte imponibile di essa.

ATTENZIONE Sulla parte di prestazione corrispondente al montante maturato fino al 31 dicembre 2006 continuano ad applicarsi le previgenti norme fiscali.

Per maggiori dettagli si rinvia alla Guida alla tassazione delle prestazioni

La prestazione pensionistica complementare in capitale è tassata con ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15% ridotta di 0,30% per ogni anno successivo al quindicesimo; in pratica, a fronte di trentacinque anni di permanenza l’aliquota si riduce al 9%.

Le aliquote si applicano non su tutta la somma disinvestita, ma solo sulla parte imponibile. ATTENZIONE Sulla parte di prestazione corrispondente al montante maturato fino al 31 dicembre 2006 continuano ad applicarsi le previgenti norme fiscali.

Per maggiori dettagli sulla fiscalità applicata alla prestazioni in capitale (anticipazioni, riscatti, R.I.T.A. etcc) consulta la Guida alla tassazione delle prestazioni

Per maggiori dettagli si rinvia alla Guida alla tassazione delle prestazioni

Anche in questo caso bisogna distinguere tra la parte di rendita maturata dopo l’1/01/2007, a cui si applica la legislazione vigente, e quanto maturato prima, a cui si applicano le norme fiscali precedenti.

QUANTO MATURATO FINO AL 31/12/2000

L'87,50% dell’ammontare della rendita è soggetto a tassazione progressiva Irpef. La tassazione è a titolo di acconto e la somma erogata andrà riportata nel Modello 730/Unico per l'eventuale conguaglio. La CU (Certificazione Unica), inviata entro il mese di marzo di ogni anno, riporterà la somma da dichiarare. 

 

QUANTO MATURATO DALL'1/01/2001 AL 31/12/2006

L’ammontare della rendita è soggetta a tassazione progressiva Irpef, con esclusione della quota di rendita derivante dai risultati finanziari. La tassazione è a titolo di acconto e la somma erogata andrà riportata nel Modello 730/Unico per l'eventuale conguaglio. La CU (Certificazione Unica), inviata entro il mese di marzo di ogni anno, riporterà la somma da dichiarare.

 

QUANTO MATURATO DALL’1/01/2007

L’ammontare della rendita è soggetto a ritenuta con l’aliquota dal 15% al 9%, in base all’anzianità di iscrizione.

Sono esclusi dall’imponibile i rendimenti maturati, che sono tassati in capo al Fondo al 20% ogni anno, tranne i rendimenti dei Titoli di Stato italiani e white list, che sono tassati al 12,50%.

La tassazione è a titolo definitivo.

Per maggiori dettagli si rinvia alla Guida alla tassazione delle prestazioni

Sì, con un’aliquota del 26%. È prevista una riduzione della base imponibile per neutralizzare il gap fiscale con l’aliquota del 12,50% cui sono assoggettati i titoli di Stato italiani e white list.

Si, gli iscritti al Fondo hanno la possibilità, a proprie spese, ogni anno – durante il periodo di apertura della procedura web dedicata - di aderire ad una copertura facoltativa per il rischio Premorienza o Premorienza ed Invalidità permanente per un capitale fisso o capitale variabile (vedi Opuscolo). La copertura assicurativa ha validità dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno e si rinnova tacitamente, salvo disdetta.

La Circolare con le istruzioni per l'adesione/rinnovo, le tabelle dei premi annui, le convenzioni ed i set informativi da leggere prima della sottoscrizione, sono disponibili alla voce Moduli>Coperture accessorie.

L’adesione alla copertura assicurativa facoltativa è disponibile per tutti gli iscritti al Fondo Pensione (sia in servizio che cessati, nonché per i familiari a carico) con età ricompresa tra i 18 ed i 75 anni.

L'uscita dal Fondo per qualsivoglia motivo (trasferimento, riscatto totale, prestazione per pensionamento), comporta la cessazione anche dell’adesione alla polizza alla scadenza dell’annualità assicurativa in corso senza possibilità di rinnovo (tacito o espresso).

Il premio, come si evince dalle tabelle, varia di anno in anno in base all’età dell’iscritto.

Per coloro che sono in servizio la trattenuta del relativo premio è effettuata indicativamente sul cedolino del mese di aprile.

Per gli iscritti in qualità di familiari a carico e per coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro il perfezionamento della copertura è subordinato al pagamento del premio a mezzo bonifico.

N.B. I familiari a carico e coloro che hanno cessato il rapporto di lavoro ricevono un’apposita comunicazione con la quale viene fornito l’importo del premio da pagare e la causale da specificare nell’ordine di bonifico. I bonifici devono essere perfezionati entro il termine specificato nella comunicazione. In caso contrario il Fondo non potrà dare corso alla copertura che potrà essere, eventualmente, richiesta nuovamente nella finestra annuale successiva.

Si ha diritto al risarcimento solo se l’invalidità sopravvenuta dopo l'adesione alla copertura supera il 66%.

Per ulteriori dettagli si può fare riferimento al set informativo ed alla convenzione di polizza pubblicati nel sito del Fondo alla sezione “Moduli > Coperture Assicurative”.

Di non essere titolare di pensione d’invalidità e di non avere in corso pratiche per il riconoscimento dell’invalidità: di essere di sana e robusta costituzione ed esente da malattie in atto e non aver sofferto negli ultimi mesi di gravi malattie o aver riportato lesioni.

 

L’Età assicurativa dell’Assicurato viene determinata alla Data di attivazione in anni interi e corrisponde:

  • all’età compiuta dall’Assicurato, se non sono trascorsi più di 6 (sei) mesi dall’ultimo compleanno, o
  • all’età prossima da compiere, se sono trascorsi almeno 6 (sei) mesi dall’ultimo compleanno

In genere si definiscono tali le patologie – non contingenti ma croniche - che non si risolvono nel tempo né giungono a miglioramento; in ogni caso chi non si sentisse sufficientemente tutelato da una dichiarazione generica può sottoscrivere il questionario anamnestico che sarà esaminato dalla consulenza medica della Compagnia.

Si. Le prestazioni previste dalle convenzioni sono completamente cumulabili con le prestazioni in rendita e/o in capitale di tutte le altre polizze sottoscritte sia individualmente che collettivamente dall’aderente.

La procedura al termine dell’inserimento dei dati, presenta il Modulo “A” ed il Modulo “B” e per gli iscritti impossibilitati a sottoscrivere la dichiarazione di “Buono stato di salute”, oppure per coloro che chiedono un capitale fisso superiore a 250.000 €, anche l’apposito “Questionario Anamnestico” da stampare, compilare e firmare. 

Il modulo A+B+documento d’identità+eventuale questionario anamnestico dovranno essere trasmessi debitamente firmati ed in un unico file .pdf, all’indirizzo FONDISP@AON.IT, avendo l’accortezza di selezionare la modalità “avviso di ricevimento”, nel caso si intenda disporre di ricevuta di avvenuta trasmissione.

In base al questionario la Compagnia valuterà se accettare o meno il rischio riservandosi, eventualmente, la facoltà di chiedere un sovrapremio rispetto al costo standard. In tale caso l’attivazione della copertura è subordinata all’accettazione del sovrapremio da parte dell’iscritto e al versamento del contributo complessivo che dovrà essere realizzato in base alle modalità e tempistiche che verranno comunicate.

NO, in caso di mancata accettazione del sovrapremio proposto dalla Compagnia, la richiesta di attivazione polizza sarà ritenuta nulla.

Il questionario anamnestico deve essere inviato se non si è in grado di sottoscrivere la dichiarazione di “Buono stato di salute” oppure – a prescindere dallo stato di salute – se si sceglie un massimale superiore a 250.000 €

La sottoscrizione dello stato di buona salute si rilascia al momento dell’adesione al contratto, e riguarda la situazione sanitaria esistente al momento dell’adesione. Essendoci il rinnovo tacito, si procede annualmente con tacita proroga senza ulteriori accertamenti, salvo che non si richieda una variazione di garanzia o di copertura (vedi FAQ successive).

È possibile chiedere la variazione in occasione del rinnovo annuale, durante il periodo di apertura della procedura on line.

Per modificare la tipologia di copertura (caso Premorienza oppure Premorienza e Invalidità permanente) ed il massimale assicurabile occorre inserire le variazioni, cliccare sul tasto “modifica” e seguire quanto indicato in Circolare.

Se si richiede un incremento del capitale assicurato fino ad € 250.000, dovrà essere inserita la variazione all’interno dell’applicativo web, SENZA alcun ulteriore adempimento (non è necessario l’invio di modulistica né la compilazione del questionario anamnestico). Il documento probatorio sarà la ricevuta di variazione presente nell’area riservata.

Per incremento del capitale superiore ad € 250.000 dovrà essere inserita la variazione all’interno dell’applicativo web, con obbligo di stampare, compilare il solo questionario anamnestico (senza trasmettere altra modulistica) a prescindere dallo stato di buona salute.

Il questionario anamnestico, compilato e firmato, deve essere inviato all’indirizzo di posta elettronica indicato nel modulo stesso.

Nel caso la Compagnia non consenta, sulla base dell’esame del Questionario Anamnestico, la variazione richiesta, NON SARÀ IN ALCUN CASO POSSIBILE RIPRISTINARE I MASSIMALI E/O LA TIPOLOGIA DELLA COPERTURA PRECEDENTEMENTE IN ESSERE, PERCHE’ AUTOMATICAMENTE ED IN MODO DEFINITIVO DISDETTATA al momento dell’inserimento della variazione in procedura.

Nel caso l’Iscritto non accetti l’eventuale sovrappremio comunicato dalla Compagnia NON SARÀ IN ALCUN CASO POSSIBILE RIPRISTINARE I MASSIMALI E/O LA TIPOLOGIA DELLA COPERTURA PRECEDENTEMENTE IN ESSERE, PERCHE’ AUTOMATICAMENTE ED IN MODO DEFINITIVO DISDETTATA al momento dell’inserimento della variazione in procedura.

Nei cambi di Tipologia di copertura (passaggio da "premorienza" a "premorienza ed invalidità permanente" o viceversa), invece, è come fare una nuova adesione ed è quindi necessario all’interno dell’applicativo web, compilare nuovamente i moduli A e B e dichiarare lo stato di salute, con eventuale compilazione del questionario (vedi istruzioni nuova adesione a copertura in Circolare).

E’ necessario ritrasmettere tutta la modulistica prevista come se fosse una nuova adesione (vedi istruzioni di compilazione), avendo cura di indicare nell’oggetto della e-mail:“VARIAZIONE TIPOLOGIA COPERTURA” .

No. La richiesta di variazione del capitale assicurato e/o della tipologia di copertura comporta l’automatica disdetta delle garanzie dell’anno precedente, SENZA POSSIBILITÀ DI RIPRISTINO.

E’ possibile formalizzare la disdetta durante una specifica finestra temporale appositamente dedicata, accedendo all’applicativo, cliccare sul tasto “disdici copertura”. Compare una videata con il “modulo di disdetta” (da stampare in duplice copia, firmare, ed inviare all’indirizzo pre-compilato unitamente alla fotocopia del documento d’identità).

In caso di disdetta delle adesioni già attivate, la copertura rimane valida fino al 31 dicembre.

L’annullamento di una pratica inserita in procedura web per errore deve essere richiesto scrivendo ad Assistenza attraverso il FORM MAIL - disponibile sul sito internet alla voce “CONTATTI” - entro e non oltre la chiusura della finestra di adesione.

L’annullamento NON RIPRISTINA AUTOMATICAMENTE LA COPERTURA PRECEDENTEMENTE IN ESSERE. L’eventuale ripristino dovrà essere richiesto tempestivamente (entro e non oltre la chiusura della finestra di adesione) al Fondo inoltrando una mail all’indirizzo: organizzazionefondisp@intesasanpaolo.com

E’ importante ricordare che gli importi versati al Fondo per la copertura dei costi delle prestazioni accessorie godono degli stessi vantaggi fiscali previsti per i contributi ordinari e, pertanto, risultano deducibili entro il limite di € 5.164,57.

Ai fini del raggiungimento del plafond di deducibilità dei € 5.164,57 si deve tenere conto dei contributi azienda e del contributo iscritto. Il versamento del TFR non incide sul plafond.

Posto quanto sopra, il beneficio fiscale a favore degli iscritti IN SERVIZIO trova riconoscimento già in busta paga al momento della trattenuta: non è pertanto da indicare nella dichiarazione dei redditi.

Chi supera il plafond di deducibilità trova automaticamente implementato l’apposito rigo (Contributi non esclusi) del CU emesso del Datore di Lavoro. Ai fini dell’esclusione dall’imponibile delle prestazioni previdenziali dei contributi non dedotti l’iscritto dovrà comunicare al Fondo l’intero importo di cui al citato rigo del CU.

Per gli iscritti NON IN SERVIZIO, invece, il riconoscimento del beneficio fiscale avviene in sede di dichiarazione dei redditi, ad opera del contribuente.

  • In caso di invalidità Permanente: l’iscritto stesso;
  • In caso di decesso: gli eredi oppure i diversi beneficiari dallo stesso designati.

E’ possibile distinguere i beneficiari delle coperture assicurative accessorie, da quelli della posizione individuale.

Ai fini della designazione di beneficiari diversi dagli eredi si deve utilizzare la procedura web disponibile all’interno della propria area riservata.

Per eventuali dubbi di tipo normativo o operativo, si rimanda alla news pubblicata il 6 maggio 2020 sulla intranet aziendale ed al relativo documento “Regole in materia di trasferimento del TFR pregresso. Per ulteriori approfondimenti è necessario rivolgersi all’Amministrazione del Personale tramite la sezione #People dell’Intranet aziendale.

È competenza del Fondo Pensione invece l’eventuale switch dei comparti di investimento dei contributi futuri. Su questo tema, si rimanda alla Circolare n. 2 del 30 aprile 2020 pubblicata sul sito del Fondo.

No, il trasferimento al Fondo del TFR pregresso maturato in azienda, non comporta la modifica della data di iscrizione alla previdenza complementare e quindi non impatta sulla qualifica (Vecchio-Nuovo Iscritto), anche se la data di assunzione dovesse differire da quella di iscrizione al Fondo.

Dal punto di vista normativo, il Trattamento di Fine Rapporto destinato ad una forma pensionistica complementare, perde la propria natura - non continuando dunque ad essere regolato secondo le previsioni dell’articolo 2120 del codice civile -, e diventa parte integrante della posizione individuale di previdenza complementare. La rivalutazione del TFR versato al Fondo, pertanto, non sarà più pari alla misura fissata dalla legge ma dipenderà dal rendimento degli investimenti.

Dal punto di vista fiscale, il trasferimento concorre ad incrementare la posizione di previdenza complementare in corrispondenza dei periodi di formazione del TFR.

Al momento della richiesta della prestazione (anticipazione, riscatto, pensionamento) sarà applicato il regime di tassazione pro-tempore vigente in corrispondenza di ciascun montante (ante 2000 M1, dal 2001 al 2006 M2, e post 2007 M3 – v. Documento sul Regime Fiscale), fermo restando il trattamento agevolato previsto per la prestazione in forma di R.I.T.A. (v. Circolare n. 1/2018 e la sezione ad essa dedicata sul sito internet, in Moduli>R.I.T.A.). In ogni caso il Fondo non effettua alcun tipo di conguaglio eventualmente riferibile alle anticipazioni di TFR già erogate dal datore di lavoro.

Prima di attivare il trasferimento occorre leggere con la dovuta attenzione leRegole in materia di trasferimento del TFR pregresso e lacircolare n.2/2020” .

Per procedere nella richiesta di trasferimento del TFR PREGRESSO al Fondo, occorre quindi accedere a #People> Servizi Amministrativi > Richieste > Previdenza Complementare>Trasferimento al fondo pensione del TFR pregresso e seguire, passo dopo passo, le indicazioni che compaiono in procedura.

Oppure sempre da #People>Servizi alla Persona e Welfare>La vetrina dei Servizi>Previdenza>Fondo Pensione a contribuzione definita del Gruppo Intesa Sanpaolo>Trasferimento TFR pregresso.

Il trasferimento avverrà indicativamente entro 2 mesi dalla mail aziendale di validazione della pratica (e NON dall’inserimento della richiesta).

Chi è impossibilitato a collegarsi alla intranet aziendale (es. lungo assenti), potrà contattare l’Amministrazione del personale ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

  • dc_ap_ret_proc_am_hr.71028@intesasanpaolo.com (per Aree Prof. e Quadri Direttivi);
  • dc_pm_amministr_diri.19570@intesasanpaolo.com (per Dirigenti).

In caso di cessazione dal rapporto di lavoro, prima di fare richiesta al Fondo di riscatto o di attivazione della R.I.T.A., occorre attendere il perfezionamento del trasferimento all’interno della propria area riservata.

Si rammenta infatti che EVENTUALI CONTRIBUTI O TRASFERIMENTI IN ENTRATA post richiesta di attivazione della R.I.T.A., NON RIENTRERANNO IN TALE PRESTAZIONE (VEDI FAQ R.I.T.A.).